Mercoledì, 19 Giugno 2024 08:59

Principio del “più probabile che non”

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
Vota questo articolo
(4 Voti)

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024, ha statuito che, l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie.

La S.C., con Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024, ha trattato il delicato tema del principio del “più probabile che non” in ambito medico-sanitario.

A differenza del giudizio penale ove vige il principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, in ambito civilistico si applica, invece, il più “tenue” principio del più probabile che non.

In base a tale principio il giudice, nel riconoscere le ragioni di colui che proporne l’azione, deve ritenere che il fatto sia avvenuto con una ragionevole probabilità logica.

Non è necessaria la certezza assoluta essendo, invece, sufficiente l’elevata probabilità logica per fondare la responsabilità: il giudice civile potrebbe, pertanto, accontentarsi che un fatto si sia verificato con un grado di probabilità superiore al 50%.

Questo è un principio che viene applicato soprattutto nell’ambito della responsabilità medica.

Stante la delicatezza di tale tema, numerose sono le diatribe sorte, soprattutto per quanto concerne il risarcimento dei danni subiti e, di recente, gli Ermellini sono tornati sul corrispondente tema su di un caso relativo alle lesioni occorse ad un paziente a seguito dell'errata esecuzione dell'anestesia nell'ambito di un intervento chirurgico per ipertrofia prostatica, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che, nel rigettare la domanda sull'erroneo presupposto che competesse all'attore l'onere di provare la condotta imperita del medico, aveva omesso di formulare qualsivoglia valutazione, in punto di nesso causale, degli elementi di prova dallo stesso forniti e delle risultanze dell'accertamento tecnico preventivo, che pure avevano individuato una relazione probabilistica tra la manovra anestesistica e i postumi neurologici ed ortopedici reliquati.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 5922 del 05/03/2024, sono tornati sul presente tema ed hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “L'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie, e con riguardo, invece, al caso in cui, in ordine allo stesso evento, si pongano diverse ipotesi alternative, comporta che il giudice dapprima elimini, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili e poi analizzi le rimanenti ipotesi ritenute più probabili, selezionando, infine, quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dalle circostanze di fatto acquisite al processo, in ogni caso esercitando il proprio potere di libero apprezzamento di queste ultime tenendo conto della qualità, quantità, attendibilità e coerenza delle prove disponibili, dalla cui valutazione complessiva trarre il giudizio probabilistico.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che l'accertamento del nesso di causalità nella responsabilità sanitaria è improntato alla regola di funzione della preponderanza dell'evidenza (o del "più probabile che non"), la quale, con riguardo al caso in cui, rispetto a uno stesso evento, si pongano un'ipotesi positiva e una complementare ipotesi negativa, impone al giudice di scegliere quella rispetto alla quale le probabilità che la condotta abbia cagionato l'evento risultino maggiori di quelle contrarie.

Avv. Giulio Costanzo
Letto 69 volte
Altro in questa categoria: « Il danno da perdita di chance

Lascia un commento

Assicurati di aver digitato tutte le informazioni richieste, evidenziate da un asterisco (*). Non è consentito codice HTML.

Ultimi articoli

Il patto commissorio: le ultime dalla Cassazione.

Il patto commissorio: le ultime dalla Cassazione.

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
Concorso di colpa

Concorso di colpa

La Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza Leggi tutto
Principio del “più probabile che non”

Principio del “più probabile che non”

La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. Leggi tutto
Concorso di colpa

Concorso di colpa

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, Leggi tutto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5