L'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione.
Spesso ci si chiede: tra ente ospedaliero e paziente che tipo di rapporto si instaura?
È pacifico che tra ente ospedaliero (pubblico o privato) e paziente si instaura un complesso rapporto obbligatorio, come confermato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione con il seguente principio di diritto: “L'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale, quantomeno dalle forme più gravi di aggressione” (Cass. 18 settembre 2014, n. 19658).
In base a tale rapporto obbligatorio, pertanto, trovano applicazione le norme relative alla responsabilità per inadempimento (art. 1218 c.c.) e, in particolar modo, la norma secondo la quale, salva diversa volontà delle parti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si vale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro (art. 1228 c.c.).
Ciò trova conferma, altresì, nel pacifico orientamento giurisprudenziale limpidamente espresso dalla seguente massima della Suprema Corte di Cassazione: “L'ospedale risponde a titolo contrattuale dei danni patiti dal paziente, per fatto proprio, ex art. 1218 c.c., ove tali danni siano dipesi dall'inadeguatezza della struttura, ovvero per fatto altrui, ex art. 1228 c.c., ove siano dipesi dalla colpa dei sanitari di cui l'ospedale si avvale” (Cass. 3 febbraio 2012, n. 1620).
Poiché la responsabilità dell’ASL si configura quale responsabilità «indiretta» per fatto altrui, al fine di valutare la fondatezza della pretesa di parte attrice occorre esaminare la condotta tenuta dai medici che hanno avuto in cura il paziente, oltre ai profili di colpa della condotta nonché all’esistenza del nesso causale tra la stessa e l’evento che si assume dannoso (art. 1228 c.c.). All’esito di tale indagine potrà dirsi che l’ente sanitario convenuto è tenuto a risarcire integralmente i danni derivati dall’operato dei suoi dipendenti e collaboratori di cui si sono avvalsi (artt. 1218 e 1228 c.c.).
Avv. Giulio Costanzo