Il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi nell’art. 2 Cost., che ne tutela e promuove i diritti fondamentali, e negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono, rispettivamente, che "la libertà personale è inviolabile" e che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge".
Il consenso informato ha trovato espressa previsione anche nelle fonti eurounitarie ed internazionali (art. 3, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 5 Convenzione di Oviedo sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina), sancendo lo specifico obbligo del medico di informare correttamente il paziente circa la tipologia e le modalità delle cure, dei benefici conseguibili, dei possibili effetti indesiderati e del rischio di complicanze, anche peggiorative, dello stato di salute.
La manifestazione del consenso del paziente alla prestazione sanitaria costituisce esercizio di un autonomo diritto soggettivo all’autodeterminazione proprio della persona fisica la quale, in piena libertà e consapevolezza, sceglie di sottoporsi a terapia farmacologica o ad esami clinici e strumentali, o ad interventi o trattamenti anche invasivi, laddove comportino costrizioni o lesioni fisiche ovvero alterazioni di natura psichica, in funzione della cura e della eliminazione di uno stato patologico preesistente o per prevenire una prevedibile patologia od un aggravamento della patologia futuri.
Al diritto al consenso informato corrisponde l’obbligo del medico (di fonte contrattuale o comunque correlato ad analoga obbligazione ex lege che insorge dal cd. "contatto sociale") di fornire informazioni dettagliate, in quanto adempimento strettamente strumentale a rendere consapevole il paziente della natura dell’intervento medico e/o chirurgico, della sua portata ed estensione, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative al fine di non ledere il diritto di autodeterminazione del paziente.
La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente può causare due diversi tipi di danni:
- un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente, se fosse stato correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento per non subirne le conseguenze invalidanti;
- un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, che può essere risarcito se, a causa del deficit informativo, il paziente ha subito un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale diverso dalla lesione del diritto alla salute.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 31026 del 07/11/2023, sono tornati sul presente tema ed hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato.
Avv. Giulio Costanzo