Lunedì, 22 Gennaio 2024 08:45

Quantificazione giudiziaria del danno

Scritto da Giulio Costanzo
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Il pregiudizio non patrimoniale conseguente a colpa medica va liquidato in modo unitario, ma tenendo conto di due diverse componenti, destinate ad assumere autonoma rilevanza nella quantificazione giudiziaria del danno: quella biologica/dinamico-relazionale (attinente alla lesione psico-fisica subita dal paziente e alla conseguente compromissione della sua dimensione esistenziale) e quella morale (collegata alla sofferenza soggettiva provocata dall’errore medico) (Cass. Civ., Sez. III, 10.11.2020, n. 25164).

La Cassazione giunge a questo approdo all’esito di una serie di interventi giurisprudenziali volti, da un lato, a ribadire l’autonomia del danno morale rispetto a quello biologico (Cass. Civ., n. 910/2018, Cass. Civ., n. 7513/2018 e Cass Civ. n. 28989/2019) e, dall’altro, a dettare rigorosi criteri di accesso alla c.d. “personalizzazione” del danno biologico/esistenziale (Cass. Civ., n. 27482/2018), per evitare qualunque forma di automatismo risarcitorio, anche collegato all’acritica applicazione dei parametri previsti dalle Tabelle del Tribunale di Milano.

Secondo la Cassazione, per accedere al risarcimento del danno, il paziente danneggiato è tenuto a dedurre e dimostrare in giudizio sia la lesione alla salute, con le eventuali ripercussioni sulla sua vita socio-relazionale, sia la sofferenza morale patita in conseguenza della malpractice medica.

Come previsto anche dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni private, il danno derivante dalla lesione del bene salute può essere declinato in due differenti componenti: quella “fisica e della vita di relazione” e quella “interiore” (intesa come dolore, vergogna, paura, disperazione).

Mentre la prima (c.d. danno biologico/esistenziale) è oggetto di accertamento medico legale ad opere di un consulente nominato dal Giudice, che sarà chiamato a verificare l’esistenza di eventuali postumi permanenti e/o temporanei, il loro collegamento causale con l’errore medico nonché le ripercussioni sulle attività quotidiane del paziente (non da ultimo sulla sua capacità lavorativa generica), la seconda (c.d. danno morale), attenendo alla sofferenza interiore, rimane estranea all’accertamento medico-legale e deve essere dimostrata dal paziente.

Per ottenere il risarcimento della componente morale, dunque, il paziente danneggiato è tenuto a dimostrare con ogni mezzo (anche attraverso presunzioni e massime di comune esperienza) lo stato di angoscia, di prostrazione e di disperazione interiore collegato alla malattia. Dimostrata l’esistenza, accanto al pregiudizio biologico, della componente morale del danno, il paziente avrà quindi diritto di vedersi liquidato l’intero importo previsto dalle Tabelle del Tribunale di Milano, che esprimono parametri risarcitori omnicomprensivi, tanto della componente di danno biologico, quanto di quella morale.

Diversamente, e quindi nell’ipotesi in cui il paziente non riesca a provare il danno morale, dall’importo espresso nella Tabella milanese andrà scorporata una quota percentuale pari alla valorizzazione di tale componente, così da evitare la liquidazione di un pregiudizio non sussistente (o meglio, non dimostrato) nel caso di specie. L’impostazione bipartita, volta a differenziare il danno biologico/esistenziale da quello morale, ha non irrilevanti ripercussioni anche sulla c.d. personalizzazione del danno, ossia sulla possibilità per il paziente danneggiato di ottenere un incremento risarcitorio, rispetto ai parametri standard individuati dalle Tabelle milanesi, sulla base della peculiarità e della particolare intensità del pregiudizio in concreto subito.

Per accedere a tale incremento risarcitorio è necessario che il paziente vanti (e di ciò ne deve dare piena dimostrazione in giudizio) esperienze di vita specifiche ed eccezionali, tali da rendere “il danno dinamico-relazionale subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute” (Cass. Civ., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 27482)".

Avv. Giulio Costanzo
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