Martedì, 21 Febbraio 2023 11:12

Prescrizione e separazione personale dei coniugi

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 32212 del 02/11/2022, ha statuito che in tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.

La S.C., con Ordinanza n. 32212 del 02/11/2022, è tornata sul peculiare e controverso istituto della prescrizione.

La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.).

La ratio di tale istituto sta nel fatto che l’ordinamento non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto, indi per cui, spirato un determinato termine senza che il titolare lo abbia esercitato, ricollega a questa condotta la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia allo stesso.

Gli elementi della prescrizione sono:

  1. disponibilità del diritto;

  2. termine di decorrenza;

  3. tempo.

Sono imprescrittibili i diritti indisponibili quali i diritti della personalità e il diritto di proprietà (che non si perde per inattività del titolare, ma solo per acquisto del diritto da parte del terzo).

Il termine di prescrizione, tuttavia, può essere sospeso o interrotto.

Si ha sospensione del termine per cause che non consentono temporaneamente l’esercizio del diritto, quali l’età minore o la interdizione per infermità di mente per chi sia privo di rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla fine della causa di incapacità o alla nomina del rappresentante; ovvero per il periodo in cui il diritto debba esercitarsi nei confronti di persone con le quali intercorrano particolari rapporti, che ne rendano difficile o non conveniente l’esercizio.

Si ha interruzione della prescrizione per notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (artt. 163 e 638 c.p.c.) ovvero conservativo (art. 670 c.p.c.) o esecutivo (artt. 474, 491 c.p.c.), o per domanda proposta nel corso di un giudizio o, anche, se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è, inoltre, interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (1219 c.p.c.) e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Gli Ermellini, al riguardo, sono tornati sul corrispondente tema, per quanto concerne la prescrizione in ambito di diritto di famiglia.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 32212 del 02/11/2022, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi separati, la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" non è sospesa durante la separazione personale, poiché non è configurabile alcuna riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, essendo oramai conclamata la crisi della coppia e cessata la convivenza, a seguito dell'esperimento delle relative azioni; ne consegue che la prescrizione del menzionato credito comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la prescrizione del diritto di credito volto ad ottenere la metà del valore dei beni rientranti nella comunione "de residuo" comincia a decorrere dal momento in cui si scioglie la comunione legale per effetto della separazione e, dunque, da quando il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero dalla data di sottoscrizione, davanti al medesimo presidente, del processo verbale di separazione consensuale, poi omologato.

Avv. Giulio Costanzo
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