Lunedì, 31 Luglio 2023 09:49

Prescrizione in tema di servitù di non edificare

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10916 del 26/04/2023, ha statuito che, in tema di servitù di non edificare, la prescrizione, che comincia a decorrere al momento della realizzazione dell'opera edilizia sul fondo servente in violazione del divieto di costruzione, non è interrotta dalla successiva demolizione seguita da ricostruzione del manufatto in quanto i due momenti, demolizione e ricostruzione, vanno unitariamente considerati, essendo entrambi tesi a consolidare la violazione della servitù di non edificare.

La S.C., con Ordinanza n. 10916 del 26/04/2023, è tornata sul peculiare e controverso istituto della prescrizione.

La prescrizione è un mezzo con cui l’ordinamento giuridico opera l’estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (art. 2934 c.c.).

La ratio di tale istituto sta nel fatto che l’ordinamento non consente che i terzi rimangano in una situazione permanente di incertezza sulla volontà del titolare di esercitare o meno il proprio diritto, indi per cui, spirato un determinato termine senza che il titolare lo abbia esercitato, ricollega a questa condotta la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia allo stesso.

Gli elementi della prescrizione sono:

  1. disponibilità del diritto;

  2. termine di decorrenza;

  3. tempo.

Sono imprescrittibili i diritti indisponibili quali i diritti della personalità e il diritto di proprietà (che non si perde per inattività del titolare, ma solo per acquisto del diritto da parte del terzo).

Il termine di prescrizione, tuttavia, può essere sospeso o interrotto.

Si ha sospensione del termine per cause che non consentono temporaneamente l’esercizio del diritto, quali l’età minore o la interdizione per infermità di mente per chi sia privo di rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla fine della causa di incapacità o alla nomina del rappresentante; ovvero per il periodo in cui il diritto debba esercitarsi nei confronti di persone con le quali intercorrano particolari rapporti, che ne rendano difficile o non conveniente l’esercizio.

Si ha interruzione della prescrizione per notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione (artt. 163 e 638 c.p.c.) ovvero conservativo (art. 670 c.p.c.) o esecutivo (artt. 474, 491 c.p.c.), o per domanda proposta nel corso di un giudizio o, anche, se il giudice adito è incompetente.

La prescrizione è, inoltre, interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore (1219 c.p.c.) e dall'atto notificato con il quale una parte, in presenza di compromesso o clausola compromissoria, dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri.

Gli Ermellini, al riguardo, sono tornati sul corrispondente tema, per quanto concerne la prescrizione in ambito di servitù di non edificare.

I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 10916 del 26/04/2023, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: In tema di servitù di non edificare, la prescrizione, che comincia a decorrere al momento della realizzazione dell'opera edilizia sul fondo servente in violazione del divieto di costruzione, non è interrotta dalla successiva demolizione seguita da ricostruzione del manufatto (nella specie un tunnel) e ciò in quanto i due momenti, demolizione e ricostruzione, vanno unitariamente considerati, essendo entrambi tesi a consolidare la violazione della servitù di non edificare, sempre che la demolizione non sia conseguenza dell'esercizio dello "ius prohibendi" da parte del titolare del fondo dominante, manifestato con domanda giudiziaria, in tal caso producendosi, per converso, l'effetto interruttivo”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di servitù di non edificare, la prescrizione, che comincia a decorrere al momento della realizzazione dell'opera edilizia sul fondo servente in violazione del divieto di costruzione, non è interrotta dalla successiva demolizione seguita da ricostruzione del manufatto in quanto i due momenti, demolizione e ricostruzione, vanno unitariamente considerati, essendo entrambi tesi a consolidare la violazione della servitù di non edificare.

Avv. Giulio Costanzo

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