In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario adempiere ad un rigoroso onere probatorio.
Come ha, infatti, più volte stabilito la Suprema Corte di Cassazione “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Circa, inoltre, l’onere della prova “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
In caso di separazione, inoltre, possono sussistere casi in cui vige l’obbligo dell’assegno di mantenimento che è dovuto se esiste disparità economica tra i due ex coniugi; non sarà dovuto quando il coniuge meno abbiente abbia le risorse sufficienti per rendersi autonomo.
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema e, con Ordinanza n. 4715 del 22/02/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sè, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di assegno di mantenimento dovuto al coniuge separato, la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sè, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo.
Avv. Giulio Costanzo