Mercoledì, 05 Giugno 2024 09:11

L’art. 2051 c.c.

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, ha statuito che, ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.

La S.C., con la Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, è tornata sull’art. 2051 c.c..

Ai sensi dell’art. 2051 c.c.: “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.

Il custode è colui che ha la signoria sulla cosa, la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo.

Ai sensi dell’art. 2051 c.c. occorre, dunque, la materiale disponibilità perché sussista la presunzione che può vincersi solo con la dimostrazione da caso fortuito.

Il caso fortuito è costituito da ciò che è non prevedibile in termini oggettivi (senza che possa ascriversi alcuna rilevanza all'assenza o meno di colpa del custode) ovvero che rappresenta un'eccezione alla normale sequenza causale e ha idoneità causale assorbente; l'imprevedibilità è suscettibile di esaurirsi col trascorrere del tempo, che determina la perdita del carattere di eccezionalità all'accadimento.

Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative all’onere della prova.

La S.C., con la Ordinanza n. 12760 del 09/05/2024, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “Ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve fornire la prova della sussistenza di un effettivo e concreto nesso di causa tra la cosa in custodia e l'evento dannoso e, cioè, la dimostrazione che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, sicché non è a tal fine sufficiente provare che il sinistro e la cosa custodita si collocano, genericamente e complessivamente, in un medesimo contesto, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.”.

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che ai fini del riconoscimento della responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c., il danneggiato deve dimostrare che l'evento è stato concretamente provocato dalla cosa e non da altri diversi fattori causali, essendo sempre necessario allegare e dimostrare l'effettiva dinamica del fatto, intesa come la successione dei fatti e l'insieme dei fattori che, producendo determinati effetti, determinano lo sviluppo di un evento.

Avv. Giulio Costanzo
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