Tale responsabilità, secondo la dottrina maggioritaria, prescinde dalla colpa del debitore nella scelta dell’ausiliario (culpa in eligendo) o nella vigilanza su di esso (culpa in vigilando) ed integra piuttosto una sorta di responsabilità oggettiva.
La responsabilità del debitore per fatto degli ausiliari, in pratica, sorge come garanzia a favore del creditore.
A tutela di quest’ultimo, infatti, la norma garantisce la possibilità di far valere l'inadempimento. Gli ausiliari, invero, sono terzi rispetto al suo rapporto col debitore, indi per cui il creditore non potrebbe agire contro di loro in caso di inadempimento, bensì può contro il debitore.
Per quanto concerne il debitore, invece, da tale fattispecie emerge a pieno il principio ”cuius commoda eius et incommoda”, in virtù del quale chi trae vantaggio da un'attività ne sopporta anche i rischi.
L’art. 1298 c.c. sancisce, invece, che: “Nei rapporti interni l'obbligazione in solido si divide tra i diversi debitori o tra i diversi creditori, salvo che sia stata contratta nell'interesse esclusivo di alcuno di essi”.
L’art. 2055 c.c. statuisce che: “Se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.”.
Stante la natura controversa di tale responsabilità, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie.
La Suprema Corte di Cassazione, di recente, è intervenuta sul relativo tema, in ambito di responsabilità medico-sanitaria circa i rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa nonché sul relativo riparto di responsabilità.
La S.C., con la Ordinanza n. 34516 del 11/12/2023, pertanto, ha così enunciato il seguente principio di diritto: “In tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che, in tema di rapporti interni tra la struttura sanitaria ed il medico di cui la prima si è avvalsa, il principio in forza del quale la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere, di regola, ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c. (salvo che la struttura dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile, e oggettivamente improbabile, devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute) trova applicazione anche quando l'azienda sanitaria abbia affidato la logistica, oltre ad alcuni distinti supporti assistenziali, ad altra struttura, perché il medico, rispetto alla prestazione relativa al paziente, resta ausiliario della prima anche se questa si sia accordata, in accertata esternalizzazione, con altri enti, per i mezzi materiali.
Avv. Giulio Costanzo