Martedì, 07 Dicembre 2021 09:48

Vaccino per il minore figlio di genitori separati: chi decide?

Scritto da Avv. Giulio Costanzo
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Il Tribunale di Milano, Sez. 9°, con Decreto del 02.09.202, ha statuito che il genitore separato potrà provvedere, senza il consenso dell’ex coniuge che vi si oppone, a vaccinare il figlio minorenne, sottoponendolo a tutte le vaccinazioni obbligatorie previste per i bambini ed anche a quelle raccomandate nonché a sottoporlo al test diagnostico Covid tutte le volte che lo riterrà necessario e, non appena avrà compiuto i 12 anni, a valutare in autonomia (anche in questo caso senza l’intervento dell’ex) l’opportunità di farla vaccinare contro il Covid-19.

Il Tribunale di Milano, Sez. 9°, con Decreto del 02.09.202, è intervenuto nell’ambito dell’autonomia decisionale del genitore separato circa la somministrazione dei vaccini al figlio minore.

Con la separazione i coniugi diventano separati e, pertanto, non sono più obbligati ad osservare i doveri coniugali quali, a solo fine illustrativo e non esaustivo, vivere sotto lo stesso tetto e/o rispettare il dovere di fedeltà: gli effetti del matrimanio saranno solamente sospesi.

La separazione legale si consegue mediante un provvedimento giurisdizionale che può consistere in una sentenza pronunciata dal giudice (separazione giudiziale) o nel decreto di omologazione dell’accordo di separazione raggiunto consensualmente dai coniugi (separazione consensuale).

Nel primo caso, è il giudice all’esito di una causa a dichiarare l’intollerabilità della convivenza coniugale e a stabilire le condizioni (economiche e di affidamento dei figli) alle quali i coniugi possono vivere separati.

Nella separazione consensuale, invece, i coniugi esprimono il proprio reciproco consenso alla separazione e formano un accordo sulle relative condizioni. Il contenuto del predetto accordo viene recepito dal giudice mediante il decreto di omologa.

Con il divorzio, invece, gli effetti del matrimonio si sciolgono e, anch’esso, si distingue in giudiziale o consensuale, prevedendo a tal fine, anche in questo caso, la stipulazione di specifici accordi.

Stante la delicatezza di tale ambito, molteplici sono i relativi giudizi portati nelle aule giudiziarie, soprattutto per quanto concerne la tutela della salute dei figli minori.

Stante la contemporanea situazione pandemica la domanda sorge spontanea: chi decide se i genitori hanno posizioni contrastamnti sulle scelte da assumere riguardo alla salute dei loro figli (terapie, farmaci, intervento chirurgico, sottoposizione a vaccini)?

Ovviamente la decisione è rimessa al giudice, al quale ciascuno dei due genitori potrà ricorrere.

Il Tribunale di Milano, di recente, ha autorizzato un padre separato a provvedere, senza il consenso della madre no vax a vaccinare la figlia minorenne, di 11 anni di età, sottoponendola a tutte le vaccinazioni obbligatorie previste per i bambini ed anche a quelle raccomandate, come l’antimeningite, autorizzando, altresì, il padre a sottoporre la bambina al test diagnostico Covid tutte le volte che lo riterrà necessario e, non appena avrà compiuto i 12 anni, a valutare in autonomia (senza l’intervento della madre) l’opportunità di farla vaccinare contro il Covid-19.

Il Tribunale Minichino, quindi, con Decreto del 02.09.2021, ha così enunciato il seguente principio di diritto: Pertanto, nel rispetto della normativa di legge ed a tutela della salute della minore nonché della salute pubblica ed in continuità all’orientamento di questo Tribunale (ex multis rg. 67944/15 ordinanza 8.12.2018; vg. 10506/18 decreto 15.11.2018; vg.40058/20 ordinanza 26.2.2021; si veda anche Corte Appello Napoli decreto 30/08/2017 pubblicato il 24/10/2017) deve essere autorizzato il padre a provvedere in autonomia e quindi anche senza il consenso della madre, alla effettuazione di tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge da somministrare alla minore secondo un programma vaccinale di recupero come predisposto dal Centro vaccinale competente per territorio. 4) Le vaccinazioni raccomandate Il ricorrente ha chiesto di essere autorizzato, anche a fronte di dissenso materno, a far somministrare alla figlia anche le vaccinazioni facoltative raccomandate, al compimento del 12° anno d’età o comunque secondo le indicazioni del medico-pediatra di riferimento: anti-HPV e anti-meningococcica ACWY135 ed a far effettuare a Figlia, tutte le volte che sia necessario, il tampone “anti-Covid” (tampone molecolare rino-orofaringeo ovvero test antigenico molecolare rapido). (...) Quanto ai vaccini facoltativi ma raccomandati si evidenzia che il DL 73/2017 convertito nella legge 119/2017 all’art. 1-quater prevede che “Agli stessi fini di cui al comma 1, per i minori di eta’ compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate:  a) anti-meningococcica B;  b) anti-meningococcica C;  c) anti-pneumococcica;  d) anti-rotavirus. (...) 5) La vaccinazione anti Covid -19 Il ricorrente ha chiesto altresì di essere autorizzato di potere valutare in autonomia, senza l’adesione materna, l’opportunità di far effettuare alla figlia minore la vaccinazione anti-Covid 19, da somministrarsi, eventualmente, quando la stessa avrà compiuto il 12° anno d’età. Anche tale domanda è fondata e deve essere accolta".

Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che il genitore separato potrà provvedere, senza il consenso dell’altro che vi si oppone, a vaccinare il figlio minorenne, sottoponendolo a tutte le vaccinazioni obbligatorie previste per i bambini ed anche a quelle raccomandate nonché a sottoporlo al test diagnostico Covid tutte le volte che lo riterrà necessario e, non appena avrà compiuto i 12 anni, a valutare in autonomia (quindi anche senza l’intervento della madre) l’opportunità di farla vaccinare contro il Covid-19.

Letto 3727 volte Ultima modifica il Martedì, 07 Dicembre 2021 09:55

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