Il contratto di locazione presenta una duplice faccia: da un lato, contratto “consensuale” in quanto l’iter di perfezionamento è del tutto concluso già al momento del valido scambio del consenso e del conseguente raggiungimento dell’accordo, senza necessità di una consegna materiale della cosa; dall’altro, contratto “a effetti obbligatori”, poiché da esso non deriva l’acquisizione in capo al destinatario di alcun diritto reale sul bene, bensì semplicemente il diritto di godere e di usare quel bene per un tempo determinato e solo per l’uso consentito e specificato nel contratto medesimo.
Le principali diatribe in materia di locazione concernono i rapporti tra locatore e conduttore.
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema, sulla questione della disdetta ai fini del mancato rinnovo.
I Giudici di Piazza Cavour, con Ordinanza n. 5605 del 01/03/2024, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “In tema di locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, l'intervenuta disdetta, ancorché inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale, tranne che l'acquiescenza del conduttore nasconda il suo disinteresse a permanere nell'immobile”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, la disdetta, anche se inefficace, inviata dal locatore è idonea a far sorgere ipso facto, ove ne ricorrano gli altri presupposti, il diritto del conduttore all'indennità di avviamento commerciale, tranne che l'acquiescenza del conduttore nasconda il suo disinteresse a permanere nell'immobile.
Avv. Giulio Costanzo