Ai sensi dell’art. 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Integra diligenza l'impegno nel soddisfacimento dell'interesse del creditore, tipica dell'uomo medio, il buon padre di famiglia, che va valutata in relazione alla specifica obbligazione che il debitore deve eseguire.
Il creditore, infatti, ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza.
Il codice civile non lo afferma espressamente, tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene che il risarcimento debba essere diminuito anche dell'eventuale vantaggio tratto dal creditore dall'inadempimento, secondo la regola della compensatio lucri cum damno.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla diligenza tenuta in un caso di responsabilità oggettiva.
La S.C., con la Sentenza n. 11152 del 27/04/2023, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c.
Avv. Giulio Costanzo