Separazione con addebito
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza n. 10711 del 20/04/2023, ha statuito che, in tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale.
La S.C., con Ordinanza n. 10711 del 20/04/2023, è tornata sulla delicata questione della separazione personale con addebito nei confronti di uno dei coniugi.
La separazione personale dei coniugi ha come effetto quello di sospendere gli effetti civili del matrimonio.
La separazione potrà essere richiesta con addebito o senza addebito.
In quest’ultimo caso, tuttavia, è necessario adempiere ad un rigoroso onere probatorio.
Come ha, infatti, più volte stabilito la Suprema Corte di Cassazione “grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. Ordinanza n. 16691 del 05/08/2020).
Circa, inoltre, l’onere della prova “in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (Cass. Ordinanza n. 40795 del 20/12/2021).
Per questi motivi, dubbi concernono la controversa relativa disciplina, dal momento che potrebbe essere esposta ad abusi.
Gli Ermellini, di recente, sono tornati sul corrispondente tema e, con Ordinanza n. 10711 del 20/04/2023, hanno così enucleato il seguente principio di diritto: “in tema di separazione dei coniugi, ove uno di essi sia affetto da una patologia psichiatrica che non comporti un'effettiva incapacità di intendere e volere, il giudice, ai fini della pronunzia di addebito, non è esonerato dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali allo scopo di accertare l'eventuale violazione dei doveri di cui all'art. 143 c.c. e la loro efficacia causale nella crisi coniugale”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che in tema di separazione personale con addebito nei confronti di uno dei coniugi, le reiterate violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse.
Avv. Giulio Costanzo