Concorso di colpa
Scritto da Avv. Giulio CostanzoLa Suprema Corte di Cassazione, con la Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024, ha statuito che colui il quale si dolga in sede di legittimità dell’accertamento - in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno - compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.
La S.C., con la Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024, è tornata sull’art. 1227 c.c..
Ai sensi dell’art. 1227 c.c.: “Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.
Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza”.
Integra diligenza l'impegno nel soddisfacimento dell'interesse del creditore, tipica dell'uomo medio, il buon padre di famiglia, che va valutata in relazione alla specifica obbligazione che il debitore deve eseguire.
Il creditore, infatti, ha il dovere di non aggravare le conseguenze negative dell'inadempimento, principio che costituisce corollario del dovere di buona fede e correttezza.
Il codice civile non lo afferma espressamente, tuttavia la dottrina maggioritaria ritiene che il risarcimento debba essere diminuito anche dell'eventuale vantaggio tratto dal creditore dall'inadempimento, secondo la regola della compensatio lucri cum damno.
Tra le principali diatribe portate nelle aule giudiziarie, riscontriamo proprio quelle relative alla diligenza tenuta in un caso di responsabilità oggettiva.
La S.C., con la Ordinanza n. 12676 del 09/05/2024, ha, così, enucleato il seguente principio di diritto: “L'accertamento in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno costituisce il frutto di un procedimento logico e non matematico e, come tale, é insuscettibile di giustificazione analitica; ne consegue che colui il quale si dolga in sede di legittimità del relativo accertamento compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.”.
Alla luce di tale pronunzia emerge, ergo, che colui il quale si dolga in sede di legittimità dell’accertamento - in termini percentuali del concorso di colpa della vittima nella causazione del danno - compiuto dal giudice di merito non può limitarsi a dedurre il vizio di motivazione, ma deve far emergere la contraddittorietà tra l'espressione percentuale del concorso di colpa e le osservazioni logiche che la sorreggono.
Avv. Giulio Costanzo